VACCINI OBBLIGATORI: QUALI E COSA FARE?
Pubblicata sulla gazzetta Ufficiale il DL sull’obbligo
vaccinale.
A questo link trovate qualche spiegazione su cosa fare. Poi
su quesiti specifici rivolgetevi al vostro medico curante o al Servizio
Vaccinale della ASL
Trovate materiale a questi link:
QUALI SONO LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE?
Attualmente la legge sull’obbligo vaccinale per l’accesso a
scuola prevede età compresa fino a 16. anni le seguenti vaccinazioni in base
all’anno di nascita (l’obbligo vaccinale
vale anche per l’iscrizione dei minori a centri di formazione professionale
regionale ed alle scuole private non paritarie) :
- - obbligatorie “in via permanente”:
anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B,
anti-pertosse, anti-Haemophilus Influenzae tipo b (praticabili con una unica
iniezione di vaccino detto esavalente, come da calendario vaccinale);
- - obbligatorie “sino a diversa successiva
valutazione” : anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella. Il Ministero della Salute, sulla base della
verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali eventualmente
raggiunte, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, potrà
disporre la cessazione della stessa obbligatorietà.
NON SONO OBBLIGATORIE LE VACCINAZIONI ANTIMENINGOCOCCO C (O di A, C, Y, W 128),
LA VACCINAZIONE ANTOVARICELLA E' OBBLIGATORIA SOLO PER I NATI DAL 2017
QUALI SANZIONI SONO PREVISTE?
In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, ai
genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e alla
persona cui il minore sia stato affidato, viene comminata una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento.
La sanzione verrà applicata come ipotesi estrema solo se dopo
aver chiamato i genitori o chi esercita la patria potestà solo non si riesce a
stabilire una alleanza terapeutica
CHI SONO I MINORI ESONERATI DALL’OBBLIGO VACCINALE?
I soggetti che hanno già contratto la malattia infettiva
prevenibile con la vaccinazione (documentata dagli esiti dell’analisi
sierologica) ed i soggetti che si trovano in particolari condizioni cliniche
(opportunamente documentate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di
Libera Scelta) a causa delle quali è controindicata la vaccinazione.
COME FARE A DIMOSTRARE UN’AVVENUTA IMMUNIZZAZIONE SUCCESSIVA
AD UNA SPECIFICA MALATTIA INFETTIVA?
L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata
dalla notifica effettuata dal medico curante, ovvero dagli esiti dell’analisi
sierologica, esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione.
COSA E’ NECESSARIO PRESENTARE PER L’ISCRIZIONE A SCUOLA?
Gli adempimenti per l’iscrizione a scuola sono a seconda dei
casi:
– idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle
vaccinazioni;
– idonea documentazione comprovante l’omissione o il
differimento della somministrazione del vaccino;
– idonea documentazione comprovante l’esonero per intervenuta
immunizzazione per malattia naturale;
– copia della prenotazione dell’appuntamento presso
l’Azienda Sanitaria Locale (ASL);
Si precisa che la semplice presentazione alla ASL della
richiesta di vaccinazione consente l’iscrizione a scuola, in attesa che la ASL
provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo
preveda più dosi) entro la fine dell’anno scolastico.
In ogni caso il genitore può anche autocertificare
l’avvenuta vaccinazione e presentare successivamente copia del libretto.
QUALI SONO LE SPECIFICHE DISPOSIZIONI PER QUEST’ANNO
SCOLASTICO 2017/2018 E QUALI QUELLE PER GLI ANNI SCOLASTICI SUCCESSIVI?
Entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell’obbligo ed entro
il 10 settembre 2017 per i nidi e la scuola dell’infanzia:
– per l’avvenuta vaccinazione: deve essere presentata la
relativa documentazione oppure un’autocertificazione;
– per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da
malattia: deve essere presentata la relativa documentazione;
– per coloro che sono in attesa di effettuare la
vaccinazione: si deve presentare copia della prenotazione dell’appuntamento
presso l’ASL.
Entro il 10 marzo 2018: nel caso in cui sia stata
precedentemente presentata l’autocertificazione, deve essere presentata la
documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.
A partire dall’anno scolastico 2019/2020 è prevista
un’ulteriore semplificazione degli adempimenti a carico delle famiglie per
l’iscrizione a scuola dei minori: gli Istituti scolastici dialogheranno
direttamente con le ASL, al fine di verificare lo “stato vaccinale” degli
studenti, senza ulteriori oneri per le famiglie.
COSA SUCCEDE SE PER IL BAMBINO DA 0 A 6 ANNI NON VIENE
PRESENTATA ALCUNA DOCUMENTAZIONE?
Il minore non potrà accedere agli asili nido e alle scuole
dell’infanzia.
Successivamente il Dirigente scolastico o il Responsabile
dei servizi educativi segnalerà, entro dieci giorni, la suddetta violazione
alla ASL di competenza, la quale a sua volta contatterà i
genitori/tutori/affidatari del minore per un appuntamento e un colloquio
informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le
vaccinazioni prescritte; nel caso in cui tali genitori/tutori non si presentino
all’appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a
far somministrare il vaccino al bambino, l’ASL contesterà formalmente
l’inadempimento dell’obbligo.
COSA COMPORTA LA CONTESTAZIONE DELL’ASL PER L’INADEMPIMENTO
DELL’OBBLIGO?
I genitori/tutori/affidatari del minore si vedranno
applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro,
proporzionata alla gravità dell’inadempimento. Solo nell’ipotesi in cui i
genitori o tutori incorrano successivamente nella violazione di un nuovo
obbligo vaccinale, singolo o coniugato (ad es ommettendo di sottoporre il
minore a un vaccino previsto a un’età
successiva) agli stessi sarà comminata una nuova sanzione. Tale sanzione
riguarderà anche l’omissione dei richiami vaccinali. Nel caso in cui gli stessi
genitori/tutori/affidatari dovessero provvedere a far somministrare al minore
il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL
nell’atto di contestazione (a condizione che completino il ciclo vaccinale nel
rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL) non saranno più tenuti a pagare
la suddetta sanzione.
COME SARA’ DEFINITA LA FORMAZIONE DELLE CLASSI NEL CASO IN
CUI RISULTI PRESENTE UN MINORE CHE PER MOTIVI CERTIFICATI RISULATA ESSERE “NON
VACCINABILE”?
I minori non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione
è stata omessa o differita) per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle
quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente. Entro
il 31 ottobre di ogni anno i Dirigenti scolastici, saranno tenuti a comunicare
all’ASL competente, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non
vaccinati.
Tratta dal sito della Società Italiana di pediatria www.sip.it (a cura di Rocco Russo
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